STUDIO ENERGIA SICILIA

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

S.P.89 104, 90046 Monreale(PA)   -   P.Iva: 06488920825

dott. D'Alia Salvatore

Tel. 3276677763   -   Email: sicurezzalavorosicilia@gmail.com

SERVIZI:

- assunzione incarico di RSPP

- redazione documento di valutazione rischi (DVR)

- consulenza generale su sicurezza luoghi di lavoro

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D.Lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(ogni volta che si rimanda ad articoli senza specificare il decreto, ci si riferisce al D.Lgs. 81/08)

SPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art.31)

SPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (art.31)

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi (art.31 comma 6):

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto 17-08-1999, n. 334 e s.m., soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello stesso decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 17-031995, n. 230 e s.m.;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.Nelle ipotesi di cui subito sopra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO NELLE AZIENDE (Accordo Stato Regioni 21-12-11)

RISCHIO BASSO

Uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo.

RISCHIO MEDIO

Agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio.

RISCHIO ALTO

Costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manufatturiero, energia, rifiuti, raffineria, chimica, sanità, servizi residenziali.

FIGURE PRINCIPALI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

DATORE DI LAVORO

Tra i vari compiti del datore di lavoro, vi sono:

- nominare il medico competente;

- nominare, senza delegare, il RSPP;

- essere resonsabile, senza delegare, della valutazione dei rischi;

- (art.34 comma 1): salvo che nei casi di cui all'art.31 comma 6 già citato, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP con gli ulteriori seguenti limiti (allegato II):

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto 17-05-1988, n. 175 e s.m., soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;4. Altre aziende fino a 200 lavoratori.- qualora svolga direttamente il ruolo di RSPP ha l’obbligo di seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore a seconda dell'attività aziendale e di un corso di aggiornamento quinquennale.

 

RSPP (responsabile sicurezza prevenzione protezione)

Come già detto, può essere direttamente il datore di lavoro, un dipendente o un professionista esterno. In tutti i casi sono comunque necessari specifici requisiti e specifica formazione a seconda dei rischi presenti in azienda (art.32).

Il RSPP deve frequentare corsi di aggiornamento quinquennali.

Tra i compiti:

- lavora a stretto contatto con il datore di lavoro;

- elabora in collaborazione del datore di lavoro, del RLS e del medico competente la valutazione dei rischi;

- elabora, seppure per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e protezione;

- è tenuto ad essere presente, insieme alle altre figure coinvolte, alle riunioni periodiche;

- raccoglie le non conformità o segnalazioni di rischio dei lavoratori e quelle segnalate direttamente dal RLS;

- informa i lavoratori su:

rischi sul lavoro; procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione luoghi lavoro; nominativi dei lavoratori incaricati della lotta antincendio e addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso; nonché i nominativi dei RSPP e ASPP, e del medico competente; informa i lavoratori sui risultati emersi nel DVR.

RLS (rappresentante lavoratori sicurezza)

- in tutte la aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.

- fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale RLST;- oltre 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno;

- raccoglie opinioni e suggerimenti dei colleghi per migliorare le condizioni di sicurezza, comunica al datore, al RSPP;

- controlla e individua misure di prevenzione per la salute dei lavoratori;

- può ricorrere direttamente alle autorità competenti se ritiene che l’azienda non sia un luogo sicuro per i lavoratori;

- partecipa alle riunioni periodiche;

- deve frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento;

- è consultato per: la valutazione dei rischi, designazione RSPP, addetti al primo soccorso, addetti alla gestione delle emergenze, addetti antincendio, la nomina del medico competente, l'organizzazione della formazione sulla sicurezza;

- l’obbligo di comunicazione all'INAIL della nomina RLS scatta in occasione di prima elezione RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato un RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

LAVORATORE (art.2, 4, 36, 37)

Definizione:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; il volontario(l. 01-08-91, n.266);  i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 01-12-1997, n. 468, s.m..

Art. 36.Informazione ai lavoratori: il datore di lavoro provvede affinche’ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione;

Art. 37.Formazione dei lavoratori: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Addestramento: sempre nell'articolo 37 si parla dell'addestramento obbligatorio per quei lavoratori che svolgono mansioni particolari.

DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

FINO A 10 LAVORATORI (art.29, comma 5)

I datori di lavoro effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo   6, comma 8, lettera f).                                                              Quanto previsto nel precedente periodo non si applica   alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b),   c), d) nonché g), cioè:                                                          a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;          b) nelle centrali termoelettriche;                                            c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e  33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e       successive modificazioni;                                                     d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;                         g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.                                                            

FINO A 50 LAVORATORI (art.29, comma 6)

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).

Queste disposizioni(comma 6) non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); ovvero: per a), b), c), d) e g) vedi a sinistra e per f) :nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

IN OGNI CASO (art.29)

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in

collaborazione con il RSPP e il medico competente nei casi di cui all’articolo 41.2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.3. La valutazione dei rischi deve essere rielaborata entro 30 giorni, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il datore di lavoro deve dare immediata evidenza dell'aggiornamento e immediata comunicazione al RLS che accede a tale documentazione su richiesta.4. Il DVR ed eventualmente il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazionedei rischi.

SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA (art.41)

E' obbligatoria nei seguenti casi:

- movimentazione manuale dei carichi,sovraccarico biomeccanico arti superiori, ag. chimici, cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, silice, videoterminali(20h/settimana), vibrazioni corpo intero, vibrazioni mano braccio, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ultraviolette naturali, microclima severo;- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi- lavoro notturno, radiazioni ionizzanti, lavoro nei cassoni ad aria compressa, lavoro in ambiente confinato, lavori su impianti elettrici ad alta tensione, verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007, addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta.Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l'assunzione di alcol durante l'orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria)

MEDICO COMPETENTE (art.25)

- viene nominato dal datore di lavoro nei casi in cui è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria per uno o più dipendenti;

- deve possedere determinati titoli e requisiti (art.38);

- collabora alla stesura del DVR, informa i lavoratori sui rischi per la parte di sua competenza;- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale;

- effettua visita periodica degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o più se indicato diversamente nel DVR;

- effettua le visite mediche.

VISITA MEDICA (art.41, commi da 2 a 9)

2. La sorveglianza sanitaria comprende:a)visita medica preventiva al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica;b)visita medica periodica annuale o più frequente quando richiesto da medico competente o altre autorità;c)visita medica su richiesta del lavoratore qualora correlata ai rischi sul lavoro;d)visita medica in occasione del cambio della mansione;e)visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;e-bis)visita medica preventiva in fase preassuntiva;e-ter)visita medica alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal

medico competente o dai dip. di prevenzione delle ASL.
3. Le visite mediche non possono essere effettuate: per accertare stati gravidanza; altri casi vietati dalle norme.4. Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro.5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio;6. Il medico competente esprime uno deiseguenti giudizi relativi alla mansione specifica:a)idoneità; b)idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c)inidoneità temporanea; d)inidoneità permanente. Dà giudizio per iscritto al lavoratore e al datore(senza motivazioni).
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

ADDETTI ALLE EMERGENZE (art.43)Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzioneincendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e,comunque, di gestione dell’emergenza. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Come per l'assunzione diretta da parte del datore di lavoro del ruolo di RSPP, il datore di lavoro, salvo che nei casi di cui all'art.31 comma 6 già citato (vedi art.34 comma 1), può svolgere direttamente il ruolo di addetto al primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione con gli ulteriori limiti dell'allegato II:1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto 17-05-1988, n. 175 e s.m., soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;4. Altre aziende fino a 200 lavoratori.In ogni caso gli addetti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, integrata da un aggiornamento periodico adeguati al rischio ed agli ambienti di lavoro.

PIANO DI EMERGENZA (allegato VIII del D.M.10/03/98)

Redatto secondo l'allegato VIII del D.M.10/03/98 deve contenere nei dettagli:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;d) specifiche misure per assistere le personedisabiliIl piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllarel’attuazione delle procedure previste.I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stessosono:- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;- i lavoratori esposti a rischi particolari;- il numero degli addetti già citati al controllo del piano;-il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.Il piano di emergenza deve basarsi su chiare istruzioni scritte e deve includere:a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso incendio;c) i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure;d) le specifiche misure nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco.Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria (piano di evacuazione) nella quale siano riportati:- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle viedi esodo ed alla compartimentazione antincendio;- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
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