Approvazione del TIAD per le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo

Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Il TIAD fa seguito e sostituisce la delibera 318/2020/R/eel a partire dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21.

I punti essenziali del TIAD sono i seguenti:

1) vengono richiamate, senza ulteriori puntualizzazioni, le definizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 per tutte le varie configurazioni per l’autoconsumo diffuso, distinguendo tra energia elettrica condivisa nella zona di mercato, energia elettrica autoconsumata nell’area sottesa alla medesima cabina primaria ed energia incentivata come da disposizioni normative;

2) ai fini della valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, viene confermato il modello regolatorio virtuale di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel, adattandolo alle nuove disposizioni normative. Esso consente di valorizzare l’autoconsumo diffuso in modo efficiente garantendo a tutti i clienti finali e ai produttori di mantenere i propri diritti attualmente salvaguardati (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo) e i propri doveri;

3) poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è ora riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico. Si prevede che la prima identificazione delle aree abbia una validità breve (7 mesi) e sia sottoposta a consultazione da parte dei distributori, al fine di apportare tempestivamente eventuali correzioni. A seguire il periodo di validità delle aree, che rileva per nuove configurazioni, è pari a 2 anni;

4) vengono semplificate, rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. In particolare, si prevede che le aree siano fruibili on-line (inizialmente sui siti internet dei singoli distributori e, a seguire, sul sito internet del GSE), evitando che i referenti delle configurazioni debbano interfacciarsi con i distributori come avviene nel periodo transitorio. Inoltre, si prevede che l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura (noto a tutti) e non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione. Infine, si prevede che le verifiche di appartenenza geografica 2 alle configurazioni per l’autoconsumo siano gestite autonomamente dal GSE, eventualmente con il supporto dei distributori;

5) sono definite le modalità con cui il GSE (soggetto deputato all’applicazione del modello regolatorio virtuale nei confronti delle configurazioni in oggetto e dei relativi soggetti referenti):

- quantifica l’energia elettrica autoconsumata su base oraria;

- ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione;

- determina la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (non necessariamente applicata a tutta l’energia elettrica autoconsumata);

- pone le basi per l’applicazione dell’incentivo ove spettante (non necessariamente applicato a tutta l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di definizione a cura del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

La modifica più rilevante rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel è l’aggiornamento della valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata per le sole comunità energetiche (non anche per edifici e condomini), per effetto dell’ampliamento dell’area di riferimento: ora la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è pari alla parte variabile della tariffa di trasmissione, escludendo la parte variabile della tariffa di distribuzione in quanto la rete di distribuzione viene pienamente utilizzata;

6) vengono definite le modalità per la messa a disposizione dei dati di misura necessari per la valorizzazione dell’autoconsumo, in modo analogo alla deliberazione 318/2020/R/eel. Tali modalità potranno essere oggetto di evoluzione, con i tempi necessari, utilizzando il Sistema Informativo Integrato (evitando, cioè, un canale comunicativo diretto tra distributori e GSE).


Viene rimandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici, anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle relative modalità operative, pur semplificate) dai soggetti interessati nell’ambito della consultazione.

Si prevede infine che dalla data da cui il TIAD troverà applicazione, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo in edifici e condomini e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: ciò non comporta nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde viene rivisto, in lieve riduzione, il contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo a fronte della possibilità di estendersi all’interno di un’area più estesa (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria, senza più il limite della sola cabina secondaria) e di poter includere nella comunità energetica rinnovabile anche impianti di potenza superiore a 200 kW.


CONDIZIONI, PER CIASCUNA CONFIGURAZIONE, AI FINI DELL'ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO:

per ciascuna configurazione oggetto del TIAD, si riportano le condizioni ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso che devono essere, rispettivamente, tutte verificate:


- gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori;

b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

c) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;

d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;

e) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

f) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;

g) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.


- gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente:

a) i clienti attivi facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

b) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte della configurazione;

c) i clienti attivi facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

d) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;

e) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.


- comunità energetiche rinnovabili:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;

b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;

c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;

e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;

g) ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
i. rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
ii. rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. 


- comunità energetiche dei cittadini:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;

b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole imprese e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;

c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;

e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione gestiti da un produttore facente parte dalla comunità energetica di cittadini oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i predetti impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. Rientrano anche le sezioni di impianto, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.


- autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e un produttore, coincidente con il cliente finale ovvero un soggetto terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;

b) il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

c) può essere presente un’unica unità di consumo;

d) può essere presente un solo impianto di produzione;

e) l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza, determinata secondo quanto previsto dal comma 14.2, lettera a), non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.


- autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;

b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;

d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;

e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore;

f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.


- cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con il cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni del cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;

b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;

c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;

d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;

e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente attivo;

f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.

 

Qui sotto il link per scaricare delibera e TIAD:

https://www.arera.it/it/docs/22/727-22.htm