Cessione del credito e sconto in fattura dopo il Decreto "Blocca cessioni" : vediamo per chi e per quali interventi sono ancora possibili

Il Decreto "Blocca Cessioni", come sappiamo, ha assestato una bella botta al Superbonus, ma in generale anche a quasi tutti gli altri bonus avendo di fatto introdotto a partire dallo scorso 17 febbraio 2023, il divieto generalizzato di usufruire delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.

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Dopo il riepilogo della circolare 27/E/2023, vediamo per quali soggetti e per quali tipologie di intervento sono ancora possibili la cessione del credito o lo sconto in fattura.


Le eccezioni per cui è ancora possibile cedere il credito o avere lo sconto in fattura:


  1. Per interventi di eliminazione barriere architettoniche (deroga per tipo di intervento)
  2. Per ONLUS, OdV, APS, case popolari IACP, cooperative (deroga per tipo di soggetto)
  3. Per lavori su edifici danneggiati da eventi sismici o meteorologici (deroga per tipo di intervento)
  4. Per varianti di interventi iniziati prima del 17 febbraio 2023



1. Per interventi di eliminazione barriere architettoniche (deroga per tipo di intervento)

Spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi :

  • finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell'impianto.
Per questi interventi l'aliquota di agevolazione è del 75% e il bonus è stato ad oggi prorogato fino al 2025.


2. Per ONLUS, OdV, APS, case popolari IACP, cooperative (deroga per tipo di soggetto)

Per i lavori effettuati dai seguenti soggetti:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000.

Questi soggetti devono risultare costituiti prima del 17 febbraio 2023. Per le aliquote di agevolazione potete consultare un nostro precedente articolo che trovate cliccando qui.


3. Per lavori su edifici danneggiati da eventi sismici o meteorologici (deroga per tipo di intervento)

Si tratta degli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche.


4. Per varianti di interventi iniziati prima del 17 febbraio 2023

L’articolo 2-bis del Decreto Cessioni, con una norma d’interpretazione autentica, ha stabilito, tra l’altro, che le disposizioni dell’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto s’interpretano nel senso che «(…) la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante». 

In altri termini, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al Superbonus sia per quelle relative agli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, la suddetta disposizione prevede che, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Cessioni deve avvenire con riferimento alla data: 

- di presentazione dell’originaria CILA; 
- di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire; 
- della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali. 

In relazione agli interventi rientranti nel Superbonus, qualora con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del Decreto Cessioni, ai fini della conservazione del diritto di opzione di sconto in fattura e cessione del credito, si ritiene che il medesimo diritto di opzione spetti anche per le spese sostenute in relazione agli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

La successiva presentazione di una variante al titolo originario, dunque, ai sensi dell’articolo 2-bis del Decreto Cessioni, non rileva ai fini del rispetto dei termini per l’applicabilità delle deroghe di cui sopra. 

Come chiarito con la circolare n. 13/E del 2023, a mero titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni: 

- le modifiche o le integrazioni al progetto iniziale; 
- la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi; 
- la previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata a inizio dei lavori. 

Al riguardo, si evidenzia che il comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione dell’originaria CILA presentata.