CILAS : i pochi (2) casi in cui la sua assenza non preclude il Superbonus ed eventualmente, ricorrendo anche tutte le altre condizioni, le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito

Il Superbonus e le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, in alcuni casi, si applicano anche se la Cilas NON è stata presentata.

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Vediamo in quali casi:

- NO CILAS ? - "Ok" al superbonus al 110% in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile per cui sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 (fonte: risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate) :
quando l’intervento edilizio comporta la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, basta che entro il 31 dicembre 2022 sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad un interpello del proprietario di un edificio che nel 2022 ha presentato richiesta di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dello stesso. Essendo i lavori agevolabili tramite Superbonus, l’istante chiede all’amministrazione se lo stesso debba applicarsi nella misura del 110% o del 90% per le spese sostenute nel 2023, visto che non è mai stata depositata la Cilas. Infatti, tra le eccezioni previste dalla legge di bilancio 2023 che consentono ancora l'aliquota maggiorata al 110%, vi è quella per gli “interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo”.
In merito alla regolarità della presentazione del permesso di costruire entro tale data, l'Agenzia delle Entrate non si esprime direttamente, indicando che sarà eventualmente il Comune in cui è ubicato l'immobile ad esprimersi in tal senso.
Però, l’Agenzia, sceglie comunque di fornire alcune indicazioni dalle quali si evince che almeno nel caso specifico, la mancata presentazione della Cilas non rileva al fine di usufruire eccezionalmente del 110% anche per le spese sostenute nel 2023. Infatti le complesse norme sul Superbonus, degne del più grande enigma mai risolto al mondo, sollevano in certi casi da tale obbligo i contribuenti. Non esprimendosi in maniera vincolante, l’Agenzia ribadisce comunque che “qualora l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022, sarà possibile beneficiare del Superbonus nella misura del 110%”. Ricordando però, che ciò è possibile poichè si tratta di demolizione e ricostruzione;


- NO CILAS ? - "Ok" a sconto in fattura o cessione del credito per interventi edilizi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILAS, cioè prima del 5 agosto 2021 (fonte: circolare 27/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate) :
per continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, analogamente a quanto chiarito con la circolare n. 13/E del 2023, si precisa che per gli interventi edilizi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (cioè della CILAS), rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.
Pertanto, poichè il nuovo modello "CILAS" è entrato in vigore dal 5 agosto 2021, esclusivamente per quegli interventi iniziati antecedentemente tale data e per cui non sia stata presentata la CILAS, si può comunque usufruire del Superbonus e delle opzioni di sconto o cessione, rispettando sempre e comunque tutti gli altri adempimenti e le eventuali variazioni della normativa.