Cilas "inammissibile" e "improcedibile" in presenza di abusi edilizi, Superbonus KO : CLAMOROSA sentenza del TAR Lazio. Qualcuno lo aveva detto..
Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto
la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la
costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato
legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, vanno dunque
interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per
fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato
legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori
di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla
normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti
edilizi commessi sull’immobile.
L’esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico del privato perseguita dalla norma non può infatti risolversi, pena un’inammissibile incoerenza del sistema, in una limitazione o addirittura in un’esclusione del potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, il che, del resto, è confermato dalla clausola di salvezza di cui al successivo comma 13-quater dello stesso art. 119, ai sensi del quale “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento” (in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 128).
La sentenza del Tar Lazio 18386/2023 rompe con le interpretazioni più permissive del passato.
E' possibile scaricare e leggere la sentenza integrale cliccando sul seguente link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&sch...
Descriviamo il caso della sentenza in cui la Cilas Superbonus è stata dichiarata inammissibile dal Comune per gli abusi edilizi presenti nell'immobile
Condominio con alcune irregolarità edilizie intende realizzare interventi di efficientamento energetico ed antisismici agevolati con il Superbonus e presenta contestualmente al Comune una Scia per sanare tali irregolarità rilevate sui prospetti del fabbricato e una Cilas per i lavori agevolati con il Superbonus da realizzare.Il Comune, dopo aver rilevato alcune criticità nella pratica di Scia in sanatoria, dichiara l'inammissibilità e improcedibilità della Cilas, ordinando il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello stato dei luoghi.
Il condominio presenta ricorso. Secondo il condominio, la Cila è solo una comunicazione e la normativa non dà al Comune il potere di valutare l’ammissibilità dell’intervento.
I giudici hanno spiegato che il Comune deve comunque esercitare i poteri di vigilanza.
Il provvedimento adottato dal Comune sarebbe quindi giustificato dal momento che i lavori sarebbero stati realizzati su un immobile con abusi edilizi.
Il condominio contesta la decisione di far dipendere le sorti della Cilas dall’esito della Scia in sanatoria a causa delle criticità riscontrate nella pratica.
I giudici, però, hanno concluso che la decisione di vietare la prosecuzione dei lavori fino alla rettifica e definizione della SCIA in sanatoria è coerente con il principio secondo cui gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono riguardare immobili non abusivi. In caso contrario, spiegano, si verificherebbe un effetto di propagazione dell’illecito.
Analizzando la normativa sul Superbonus, i giudici hanno sentenziato che anche se nella Cilas non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, questo non significa che ai fini della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico, non rilevino i precedenti illeciti edilizi commessi sull’edificio.
Inoltre, hanno aggiunto che le semplificazioni che si è voluto apportare ai privati non possono costituire una limitazione del potere del Comune di reprimere gli abusi edilizi.
Il condominio ha infine osservato che il Comune ha agito oltre i termini del silenzio assenso sulla sanatoria e di conseguenza, non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità della Cilas bloccando i lavori.
I giudici hanno respinto anche questa argomentazione, spiegando che l’orientamento della giurisprudenza indica che il procedimento di Scia in sanatoria deve concludersi con un provvedimento espresso, diversamente dalla Scia edilizia.
Secondo il Tar, quindi, la Scia in sanatoria ha regole diverse dalla Scia edilizia che, decorsi i termini per i controlli, può essere annullata solo in autotutela entro 12 mesi.
Quindi il Tar conferma il blocco i lavori del Superbonus.
A prescindere dalle criticità della Scia in sanatoria che dovrà essere rettificata, il concetto importante che emerge da questa straordinaria sentenza, è che il Superbonus su immobili con abusi edilizi non sanati è INAMMISSIBILE !
In passato, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto passare una linea più soft, in base alla quale, in presenza di abusi edilizi, si mantiene il diritto alla detrazione, ma contemporaneamente l’abuso viene sanzionato nelle sedi opportune.Ora il Tar Lazio, con questa sentenza, afferma che in presenza di irregolarità edilizie e urbanistiche, il Comune deve bloccare i lavori e che quindi non è possibile usufruire del Superbonus.
Di certo, ora, tutti quei cittadini che hanno accettato di iniziare e procedere con i lavori di Superbonus pur consapevoli che il loro immobile presentava degli abusi edilizi più o meno gravi e che magari neanche hanno presenta richiesta di sanatoria, non potranno dormire sonni tranquilli col timore che un giorno o l'altro il Comune sollevi la questione di come abbiamo potuto realizzare tali interventi su un immobile abusivo producendo l'effetto di propagazione dell’illecito.
Si ricorda comunque che una sentenza del TAR potrebbe essere impugnata al Consiglio di Stato e pertanto per mettere la parola "fine" a questa faccenda, dovremo aspettare ancora un po'..