Dal 1° dicembre 2023 obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti inutilizzabili, ma non quelli sottoposti a sequestro
Obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti inutilizzabili
Disponibile sul sito dell’Agenzia, a partire dal 1° dicembre 2023, una nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili. Il servizio, messo a punto da Entrate e Sogei, deve essere utilizzato dall’ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 34/2020), per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini. In un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 novembre 2023 il contenuto e le modalità di invio della comunicazione.
La norma che ha definito tale onere è l’articolo 25 del Dl n. 104/2023.
La disposizione prevede che l’ultimo cessionario del credito, in caso di
esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del
credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, i bonus
inutilizzabili, cioè quelli per i quali non sussistono i presupposti
costitutivi, entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza
dell’evento che ha determinato la mancata fruizione.
Il nuovo servizio web prevede l’indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:
- per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate
- per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.
In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l’attuale
cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del
credito.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo
sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata
annuale. In tal caso la stessa comunicazione ha efficacia immediata e i
crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.
I crediti d’imposta sottoposti a sequestro
non devono essere oggetto di comunicazione
Sullo stesso tema si segnala, inoltre, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia, una Faq
con cui si chiede se anche i crediti d’imposta sottoposti a sequestro
debbano essere oggetto della comunicazione indicata nel provvedimento
odierno.
L’Agenzia chiarisce che i crediti sottoposti alla misura cautelare non
devono essere oggetto di comunicazione. L’Agenzia, infatti, è già in
possesso di tale informazione, considerando che il sequestro viene
comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che
ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in
compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, precisa la risposta, rientrano nell’ambito della
comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità
procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.