Dal 1° dicembre 2023 obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti inutilizzabili, ma non quelli sottoposti a sequestro

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Obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti inutilizzabili

Disponibile sul sito dell’Agenzia, a partire dal 1° dicembre 2023, una nuova funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili. Il servizio, messo a punto da Entrate e Sogei, deve essere utilizzato dall’ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 34/2020), per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini. In un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 novembre 2023 il contenuto e le modalità di invio della comunicazione.    

La norma che ha definito tale onere è l’articolo 25 del Dl n. 104/2023. La disposizione prevede che l’ultimo cessionario del credito, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, i bonus inutilizzabili, cioè quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la mancata fruizione.

Il nuovo servizio web prevede l’indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:

  • per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate
  • per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.

In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.        

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In tal caso la stessa comunicazione ha efficacia immediata e i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.

I crediti d’imposta sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione

Sullo stesso tema si segnala, inoltre, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia, una Faq con cui si chiede se anche i crediti d’imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della comunicazione indicata nel provvedimento odierno.

L’Agenzia chiarisce che i crediti sottoposti alla misura cautelare non devono essere oggetto di comunicazione. L’Agenzia, infatti, è già in possesso di tale informazione, considerando che il sequestro viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, precisa la risposta, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.