DECRETO-LEGGE n.39/2024 : stop sconto e cessione in Superbonus anche per Onlus e Iacp, deroga solo in aree terremotate, 'ok' vecchie CILAS ma solo con lavori effettuati al 30/03/2024, stop remissione quindi ultima comunicazione crediti entro il 04/04/2024

Il Decreto-Legge n. 39 del 29 marzo 2024 recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024.
Entra in vigore il 30 marzo 2024.
DL 39 2024png

Ha introdotto ulteriori restrizioni sul Superbonus, bloccando le cessioni del credito e gli sconti in fattura per alcuni soggetti e interventi che ancora ne avevano diritto, ma lasciando ancora qualche sbocco.

Ecco le principali novità :


SOMMARIO

  1. STOP cessione del credito e sconto in fattura
  2. Unica deroga limitata di 400 milioni di euro per gli edifici danneggiati dal sisma
  3. CILAS e titoli abilitativi senza spese: niente cessione o sconto
  4. STOP remissione in bonis per mancata comunicazione delle opzioni entro il 4 aprile
  5. Sanzioni pesanti per chi non trasmette l'asseverazione 'Superbonus' e antisismica
  6. Impossibilità di detrazione in compensazione per chi ha debiti erariali
  7. Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
  8. Comunicazione preventiva per il monitoraggio di transizione 4.0
  9. Il link per leggere e scaricare il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale


1. STOP cessione del credito e sconto in fattura

Per gli interventi successivi all’entrata in vigore del Decreto, prevista l'eliminazione delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Come ha spiegato il ministro Giorgetti, tali opzioni spariscono per il Superbonus e anche per le altre tipologie di bonus edilizi, come il Bonus barriere architettoniche. Stop anche per le Onlus sanitarie e assistenziali. Per i bonus edilizi, dunque, restano solo le detrazioni fiscali da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi in compensazione Irpef.

2. Unica deroga limitata di 400 milioni di euro per gli edifici danneggiati dal sisma

Rimane una deroga, per lo sconto in fattura e la cessione del credito, per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.
La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Una volta esaurite queste risorse, la cessione del credito e lo sconto in fattura non saranno più consentiti.
Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quindi cancellata comunque, anche per questi interventi, la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito fino al 31 dicembre 2025, come prima era previsto.

3. CILAS e titoli abilitativi senza spese: niente cessione o sconto

Anche per quegli interventi che stavano usufruendo di deroga nonostante il D.L. 11/2023 "Blocca cessioni", per i quali era stata presentata la CILAS, o titolo abilitativo relativo all'intervento, o delibera assembleare, non sarà possibile optare per le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito se, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.


4. STOP remissione in bonis per mancata comunicazione delle opzioni entro il 4 aprile

Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024. 

Se non si farà la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito entro il 4 aprile, si dovrà pagare la fattura per poi scontarla dalle imposte. Quindi parte la corsa sfrenata all'ultimo secondo del 4 aprile 2024, per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.


5. Sanzioni pesanti per chi non trasmette l'asseverazione 'Superbonus' e antisismica

Estratto dal Decreto:

"1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e' presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."

6. Impossibilità di detrazione in compensazione per chi ha debiti erariali

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Estratto dal Decreto:

"In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. "

7. Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Si dispongono misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Estratto dal Decreto:

"1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole «con facolta' di successiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «senza facolta' di successiva cessione»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste."

8. Comunicazione preventiva per il monitoraggio di transizione 4.0

Il decreto fissa l’obbligo di una comunicazione preventiva per quanto riguarda le cessioni di crediti prodotti dagli investimenti innovativi di Transizione 4.0. Dunque, per accedere alle agevolazioni edilizie, si dovrà comunicare di volerne usufruire prima dell’invio delle fatture a lavori già avviati.


9. Il link per leggere e scaricare il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-29&att...