Definite modalità di annullamento per rateazioni o compensazioni di crediti fiscali erroneamente richieste
A partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma
cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia,
un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per
l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi
tracciabili. Sarà possibile inoltre annullare la ripartizione in dieci
rate dei crediti residui, inviando all’Agenzia, tramite Pec, l’apposito modello
approvato. Successivamente anche tale operazione potrà essere
effettuata attraverso una specifica funzionalità da attivare nella
medesima Piattaforma. Le novità nel provvedimento del 22 settembre 2023, siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Il provvedimento nel dettaglio prevede la possibilità, per il titolare
dei crediti, di annullare la comunicazione di ripartizione in dieci rate
annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in
fattura, le cui modalità sono state definite dal provvedimento del 18
aprile 2023.
Ricordiamo che il provvedimento del 18 aprile 2023 ha definito le modalità per compensare in dieci rate annuali i bonus
edilizi derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in
fattura inviate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati,
prevedendo l’invio delle domande di ripartizione (spalmacrediti) tramite
la “Piattaforma cessione crediti”.
L’annullamento sarà possibile tramite un servizio web
dell’Agenzia disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, di
prossima attivazione. Nelle more i contribuenti dovranno utilizzare
l’apposito modello allegato al provvedimento odierno, modello denominato
“Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”,
compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal
titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata
copia del documento di identità. Il modello deve essere trasmesso
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it . L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
L’accoglimento della richiesta di annullamento prevede la riduzione
dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in
dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono
disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione. È previsto
inoltre il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a
cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la
scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
Inoltre, il provvedimento del 3 febbraio 2022 aveva stabilito l’obbligo
di comunicare, tramite la stessa “Piattaforma cessione crediti”,
l’opzione per la fruizione in compensazione tramite modello F24 dei
crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione.
Anche in relazione all’opzione per l’utilizzo in compensazione dei
crediti tracciabili il provvedimento prevede la possibilità di
annullamento della richiesta: a partire dal 5 ottobre 2023 sarà
disponibile, sulla Piattaforma, la funzione per richiedere
l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
L’accoglimento dell’annullamento comporta la riduzione dell’ammontare
dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per
l’utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle
relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle
rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile
sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.