DL Omnibus, obbligo comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti non utilizzati entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del problema, per cause diverse dal decorso dei termini

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L’articolo 25 del DL Omnibus obbliga i titolari di crediti non ancora utilizzati, derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.
La comunicazione, che non è necessaria nel caso in cui il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, dovrà essere redatta con le modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro.
Le disposizioni riportate in questo articolo del decreto si applicheranno a far data dal 1° dicembre del 2023; nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre di quest’anno, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.

Ecco il testo originale dell'articolo 25 :

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Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34     

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, l'ultimo cessionario e' tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilita' del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilita' del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione e' effettuata entro il 2 gennaio 2024.   

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.   

3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
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