Errore nella comunicazione di cessione del credito e impossibilità di annullamento dell'accettazione dei crediti. C'è una soluzione. Ecco cosa fare..

❓ L'Agenzia delle Entrate risponde... ❓

 Raccolta di risposte ad interpelli sul tema dei bonus edilizi

OGGI: "Errore nella comunicazione di cessione del credito e impossibilità di annullamento dell'accettazione dei crediti. C'è una soluzione. Ecco cosa fare.."


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( Estratto dalla Risposta n. 440/2023 disponibile integralmente cliccando qui )

QUESITO DEL CONTRIBUENTE:
L'istante riferisce di aver commissionato la realizzazione, sull'immobile di cui è proprietaria, di alcuni interventi che conferiscono il diritto a beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cd. ''superbonus''). Gli interventi, tutti eseguiti e pagati nell'anno 2022, hanno generato:
- con riferimento al 1° SAL >30%, crediti fiscali ceduti ad un istituto di credito;
- con riferimento al restante avanzamento dei lavori, benefici fiscali fruibili direttamente mediante detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Più nel dettaglio, l'istante dichiara che
«In data 28/09/2022, è stata protocollata sul portale ENEA, l'asseverazione relativa al SAL 1, i cui crediti sono stati successivamente ceduti ad un istituto di credito . La spesa ''ammessa''' asseverata è stata la seguente:

"..omissis.."

Il maggior credito non dovuto riportato nelle predette comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate, ammonta pertanto a complessivi € 11.413. Solo in data 23/3/2023, in sede di compilazione dell'Asseverazione ENEA a lavori finiti, si sono riscontrate:
- differenze tra gli importi comunicati ad Agenzia delle Entrate relativi al 1° SAL e già ceduti all'istituto di credito, e gli importi asseverati;
- alcune inesattezze anche negli stessi importi asseverati il 28/09/2022.

Di conseguenza il tecnico asseveratore, prima di protocollare ad ENEA l'asseverazione a lavori finiti, ha correttamente provveduto ad annullare la prima asseverazione del 28/09/2022, sostituendola con una nuova in data 23/03/2023, sempre relativa al SAL 1. A seguito della correzione intervenuta, la differenza tra i crediti di cui alle comunicazioni ADE sopracitate, ceduti all'istituto di credito ed i crediti realmente maturati è la seguente:

"..omissis.."

Di conseguenza, i crediti non spettanti inerenti il 1° SAL, che sono stati oggetto di cessione all'istituto di credito, ammontano a complessivi € 17.935,00».

L'istante aggiunge che al fine di ''sanare'' l'errore commesso risultano inapplicabili alla fattispecie prospettata le indicazioni fornite con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E. Ciò in quanto le illustrate operazioni di cessione a seguito di esame da parte di una società di revisione si sono ormai concluse da tempo con l'erogazione dei crediti e la validazione finale. L'istituto di credito cessionario si trova, dunque, nell'impossibilità di annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione. Ciò detto, l'istante, con l'intento di ''regolarizzare'' l'errore commesso, chiede chiarimenti circa le modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti.


RISPOSTA DELL'AGENZIA :
...ove l'agevolazione venga fruita come detrazione direttamente dal beneficiario in sede di dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata, e consiste nel minor versamento dell'imposta dovuta o nel riconoscimento di un credito non spettante;
ove, invece, l'utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell'opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione si configura solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno erariale.

Ciò posto, ne deriva che in assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, anche in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022.
In particolare, previo annullamento dell'accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare tra loro, nell'ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l'effetto emergono.

Nella fattispecie illustrata con il presente interpello, tuttavia, sebbene l'istante affermi che il credito in parte indebito non sia stato ancora compensato, circostanza non verificabile in sede di risposta ad interpello, fa sapere di non poter ''correggere'', con le modalità illustrate, l'errore commesso, in ragione del rifiuto manifestato dall'istituto di credito cessionario all'annullamento dell'accettazione.
In tale circostanza, come già detto, l'Amministrazione finanziaria estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti non può intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.

Ciò nondimeno, resta garantita la possibilità di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di ''precostituire'' il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario.
In tale evenienza, è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.
Diversamente, per rimuovere la violazione, occorre versare anche gli interessi e le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs, n. 471 del 1997 seppur in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Pertanto, nel caso di specie, sarà interesse dell'istante, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ''riversamento'', da effettuare mediante l'utilizzo del Modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ''Erario'' colonna ''importi a debito versati'' (istituito con la risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/E)


ACRITICAMENTE , vi aspettiamo alla prossima perla.