Il Decreto "Blocca Superbonus" è legge: detrazione in 10 anni con retroattività, stop compensazione con i contributi previdenziali, e tanto altro ancora..

Approvato alla Camera, nella seduta di mercoledì 23 maggio, il disegno di legge di conversione con modificazioni del D.L. 39/2024, cd. Decreto "Blocca Superbonus", che quindi diventa legge dello Stato a tutti gli effetti. Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'effettiva entrata in vigore.

Data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, cd. Decreto "Blocca Superbonus": 30 Marzo 2024 .


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Ecco le principali novità :

SOMMARIO

1. (Articolo 1) Stop cessione del credito e sconto in fattura con poche deroghe
2. (Articolo 1-bis) Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici diversi da quelli di cui all'articolo 1
3. (Articolo 1-ter) Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
4. (Articolo 2) Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
5. (Articolo 3) Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
6. (Articolo 4) Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
7. (Articolo 4-bis) Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (detrazione in 10 anni retroattiva e altro..)
8. (Articolo 4-ter) Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie

9. (Articolo 5) Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
10. (Articolo 6, commi da 1 a 3) Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0
11. (Articolo 6, comma 3-bis) Modifica della disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0
12. (Articolo 9-bis, comma 8) Riduzione dell’aliquota di detrazione per interventi recupero edilizio



1. (Articolo 1) Stop cessione del credito e sconto in fattura con poche deroghe

L'articolo 1 restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione, prevista dalla legislazione vigente, dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. In particolare, si modifica la disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (cd. “blocca cessioni”), facendo venir meno la deroga ivi prevista dal comma 3-bis, a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore (comma 1, lettera a)).

In proposito si ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 aveva previsto che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 febbraio 2023), non fosse più consentito esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. La predetta norma tuttavia prevedeva delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3- bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3- quater).

La deroga nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici:

Restano comunque, per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga (ossia la possibilità di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni). E' il caso degli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si ricorda che l’articolo 119, commi 1- ter e 4- quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per ristrutturazioni edilizie pari al 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente spettano per gli interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La deroga di cui sopra trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici Speciali per la ricostruzione ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1, lettera b)).

La deroga, sotto certe condizioni, per IACP, cooperative, enti del Terzo settore e nei comuni danneggiati dal sisma:

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis e 3-quater del citato decreto-legge n. 11 del 2023 [sopra descritti, e che in sintesi hanno previsto una deroga al divieto di cessione del credito per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3-quater)] in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell’articolo in esame, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto si siano verificate determinate condizioni. In particolare, la deroga sopra descritta si applica qualora:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (commi 2 e 3).

Sul bonus barriere architettoniche:

Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 (riferite a interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75 per cento) si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Comunque, niente cessione o sconto se non risulta sostenuta alcuna spesa:

Si stabilisce che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 5).


2. (Articolo 1-bis) Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici diversi da quelli di cui all'articolo 1

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, la norma specifica che il fondo è finalizzato a sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame conferma la deroga in favore degli interventi di cui all’articolo 119, commi 1- ter, 4- ter e 4- quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede inoltre che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo. Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o i delegati, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

 

3. (Articolo 1-ter) Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale (efficienza energetica, recupero patrimonio edilizio, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, adozione di misure antisismiche, installazioni di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020).
Il contributo in esame spetta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, e alle associazioni di promozione sociale per interventi realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati presentano, in via telematica, una istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse del Fondo e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le norme stabiliscono che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. (Articolo 2) Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La norma prevede che le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 non si applicano più in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della detrazione d’imposta), ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
In proposito si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 stabilisce che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si prevede, inoltre, che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute nell’anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non possa essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

 

5. (Articolo 3) Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

La norma, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere alla conclusione dei lavori una serie di dati specificatamente indicati dalla norma all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni in argomento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili col Superbonus devono trasmettere all’ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Mentre al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà necessario inviare un altro tipo di comunicazione, per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del Superbonus.

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione delle informazioni di cui sopra, e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA-S, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

La norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal decreto attuativo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per taluni specifici interventi, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione.


6. (Articolo 4) Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

La norma, modificando l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, sospende l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi di cui al medesimo articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (comma 1).

Si prevede, inoltre, sostituendo il comma 49-quinquies all’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, a decorrere dal 1° luglio 2024, che il divieto di compensazione, ivi previsto per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero, ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti dunque - come precisato dalla relazione illustrativa - possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma. L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (comma 2).

 

7. (Articolo 4-bis) Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (detrazione in 10 anni retroattiva e altro..)

Previste modifiche alla disciplina di diverse agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare si dispone quanto segue.

Norme in materia di compensazione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 lettere a) e b) per i soggetti qualificati (commi 1- 3):

si dispone che le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione (soggetti qualificati definiti dalla norma) non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si prevede inoltre che in caso di violazione del divieto di compensazione si determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ai cui sensi nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti viene irrogata, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Il divieto in argomento si applica alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

Modifica delle norme in materia di detraibilità delle spese sostenute per interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali (comma 4):

si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per taluni interventi realizzati su immobili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Si tratta in particolare delle detrazioni relative alle seguenti spese:

- spesa finalizzata all’efficienza energetica degli edifici, realizzazione di impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc. (cosiddetto superbonus). Si rammenta che in base alla normativa vigente (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) la detrazione per le spese sopra indicate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;

- spese per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. In base alla normativa vigente (articolo 119- ter del decreto-legge n. 34 del 2020) la detrazione per le spese sopra indicate sostenute fino al 31 dicembre 2025 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo;

- detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. In base alla normativa vigente (articolo 16, commi da 1- bis a 1- septies del decreto-legge n. 63 del 2013) la detrazione per le spese sopra indicate sostenute fino al 31 dicembre 2024 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Modifica delle norme in materia di ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1 (comma 5):

si dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali (superbonus) e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi relativi al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Si ricorda che l’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i crediti d’imposta in esame sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Norme in materia di ripartizione dei crediti di imposta derivanti da cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), per alcuni soggetti qualificati (comma 6):

le norme introducono un nuovo comma 3-ter all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, che stabilisce per alcuni soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione), qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. Si dispone inoltre che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del comma in commento e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato).

Norme in materia di esercizio di opzione per la cessione del credito di imposta in luogo della detrazione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 7):

le norme stabiliscono che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.


8. (Articolo 4-ter) Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali edilizie

Qualora i Comuni nell'ambito delle attività di vigilanza prevista dalla normativa vigente (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001) rilevino l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali di riqualificazione edilizia energetica e strutturale (di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020), essi sono tenuti a fornire segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

Inoltre, si dispone l’applicazione, ai comuni che effettuano l’attività di segnalazione in argomento, delle norme concernenti la partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 e dell’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011).

Si ricorda che la normativa vigente prevede l’attribuzione a favore dei comuni di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, al fine di favorire la partecipazione degli stessi al contrasto all’evasione fiscale. Tale quota è riconosciuta nei limiti delle somme riscosse e a conclusione dell’intervento eseguito dal comune nell’ambito dell’attività di accertamento. In particolare, l’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha elevato dal 33 al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. La predetta quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

 

9. (Articolo 5) Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

La norma limita la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni ACE
(aiuto alla crescita economica), consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la
responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle
cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-
legge n. 34 del 2020.


10. (Articolo 6, commi da 1 a 3) Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

La norma introduce specifiche misure per il monitoraggio degli oneri derivanti dai crediti di imposta Transizione 4.0 relativi alle spese per investimenti. In particolare, per usufruire dei crediti di imposta Transizione 4.0 relativi alle spese per beni strumentali nuovi e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri per evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.


11. (Articolo 6, comma 3-bis) Modifica della disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0

Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme stesse. Le norme stabiliscono inoltre che agli oneri derivanti dalla misura in argomento (concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta), pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'armo 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'armo 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dall’implementazione e gestione della piattaforma informatica nonché dai compiti del GSE, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.

Vengono introdotte le seguenti modifiche alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, contenuta nell’articolo 38 decreto-legge n. 19 del 2024:

- si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

- viene modificata la cadenza delle comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;

- viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

- infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti.


12. (Articolo 9-bis, comma 8) Riduzione dell’aliquota di detrazione per interventi recupero edilizio

Si inserisce il comma 3-ter all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, stabilendo che per le spese agevolate ai sensi del medesimo articolo 16-bis (su cui vedi infra) sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta dal 36 al 30 per cento.

Si ricorda che l’articolo 16- bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3- bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.