Il Decreto "Salva Superbonus" è legge, il Senato ha approvato in via definitiva il relativo Ddl di conversione (n.1005). E intanto arrivano 20 giorni in più per le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura

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Il Senato, nella serata del 20 febbraio, ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del Decreto Legge n. 212/2023. c.d. "Salva Superbonus", recante "misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020", senza alcuna modifica.

Il Senato conferma dunque quanto approvato dalla Camera.

Per l'entrata in vigore della legge di conversione, occorre aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il Decreto originario è già in vigore.


Ecco i punti salienti del Decreto "Salva Superbonus"

Superbonus condomini: requisiti per il riconoscimento del credito d'imposta

Per il Superbonus nei condomini, se i lavori sono asseverati come conclusi entro il 31 dicembre 2023, si otterrà il credito d'imposta "pieno" (al 110% o al 90%) per tutte le opere concluse fino a quel momento.

Invece, per la prosecuzione dei lavori e relative spese effettuate dal 1° gennaio 2024, le percentuali di detrazione cambieranno in base alla legislazione vigente e col "decalage", sarà possibile ottenere il 70% a fronte delle spese per i lavori conclusivi in condominio.

Contributo per i redditi bassi

Il decreto introduce una tutela speciale per le persone con redditi inferiori a 15.000 euro, che sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate. Cioè un contributo del 60% fino al 31 dicembre 2024 per i lavori che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023.

Modifiche al Sismabonus

Previsto l’obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano usufruito del Superbonus per interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Stop alla cessione del credito per demo-ricostruzione in zone sismiche

Non è più possibile optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in zone sismiche 1 , 2 , 3 , compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto, prima del 30/12/2023, il relativo titolo abilitativo.

Nuovo Bonus Barriere Architettoniche "ristretto"

Il decreto prevede, inoltre, ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Fra le novità, i contribuenti potranno fruire una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per realizzare i lavori in edifici già esistenti, che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala   e piattaforme elevatrici. Il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici), inoltre, deve risultare da apposita asseverazione e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con “bonifico parlante”.


20 giorni in più per le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura

Nel frattempo è arrivata la notizia che ci saranno 20 giorni di tempo in più per cittadini e imprese che stanno usufruendo degli incentivi in edilizia per inviare le comunicazioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito in merito ai costi sostenuti nel 2023.
Si va verso lo slittamento del termine dal 4 marzo al 16 marzo, attraverso un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.
I professionisti commercialisti chiedevano da settimane una proroga, anche in considerazione dei tempi con cui è stato messo a disposizione il software per effettuare l'adempimento.
Si attendono quindi comunicazioni ufficiali dal Fisco.