Istruzioni per terminare il Superbonus, modifiche al bonus barriere architettoniche, contributo per redditi bassi, ed altro ancora.. Ecco il Decreto "ad hoc" di fine anno sui bonus edilizi
Il D.L. n. 212/2023 (di seguito solo "decreto") è in vigore dal 30 dicembre 2023, riguarda specificatamente il mondo dei bonus edilizi e consta di soli 4 articoli:
- Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
- Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
- Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- Art. 4. Entrata in vigore
In sintesi, ecco spiegato il decreto:
Art.1
- Disposizioni in materia di bonus nel settore
dell’edilizia
1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di Superbonus per le quali e' stata esercitata l'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, sulla base di stati di avanzamento dei lavori di almeno un 30% del complessivo, effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorche' tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Resta
fermo il recupero dei crediti, in tutte le modalità ed in tutti i casi
previsti dall'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del
2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e' autorizzata la
corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito
di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal
1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione ad interventi in unifamiliari o in unità immobiliari in condominio, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo e' erogato nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
di indebitamento netto, derivanti dal punto 2 (comma 2 del decreto),
pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2 -
Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle
detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei
comuni dei territori colpiti da eventi sismici
1. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura
in luogo della detrazione diretta, in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, si possono applicare
esclusivamente se in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
2.
I contribuenti che usufruiscono dei benefici per gli interventi
effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data dientrata in vigore del decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
Art. 3 - Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche
1. E' confermata la detrazione del 75% per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 ma NON più per qualsiasi intervento di eliminazione barriere, bensì per la realizzazione in edifici gia' esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Quindi niente più bonus barriere 75% per gli infissi..
Il rispetto dei requisiti previsti, deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
La detrazione NON spetta più anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
2. Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura
in luogo della detrazione diretta per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche NON
continuano ad applicarsi indiscriminatamente a qualsiasi soggetto
esegua tali interventi, bensì, per le spese sostenute successivamente al
31 dicembre 2023,
continuano ad applicarsi a:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente e' presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le disposizioni sul bonus barriere architettoniche in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
4.
Le disposizioni di cui al punto 1 (comma 1 del decreto) si applicano
alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto.
Art. 4 - Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Cioè dal 30 dicembre 2023.