Legge di Bilancio 2024, prima bozza : più tasse sulla vendita di immobili ristrutturati col Superbonus e addio cessione del credito con eccezioni
Più tasse sulla vendita entro 10 anni di immobili ristrutturati con il Superbonus
L'art.18 al suo interno, a meno di eventuali modificazioni durante l'iter parlamentare, farà sì che a partire dal 1° gennaio 2024 gli eventuali guadagni (plusvalenze) sulla vendita di immobili riqualificati con il Superbonus, effettuata prima di dieci anni dalla conclusione dei lavori, saranno considerati “redditi diversi” e tassati al 26%.
Il provvedimento non riguarderà gli immobili ereditati e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei 10 anni precedenti.
Il 26% di tasse sarà quindi calcolato sull'intera plusvalenza e non su quella 'scontata' del costo della ritrutturazione.
La manovra applica così lo stesso criterio che tassa chi vende una casa entro cinque anni dal suo acquisto anche al bonus statale.
Stop sconto in fattura e cessione del credito dal 2024, con eccezioni
Il
2024 vedrà l'addio definitivo al Superbonus come lo conoscevamo. Nella
manovra infatti è previsto lo stop da gennaio 2024 dei due meccanismi di
utilizzo delle agevolazioni fiscali. Si torna alla detrazione in dieci
anni per blindare la contabilizzazione per cassa.
Nel frattempo
la
sottosegretaria del
ministero dell’Economia, Lucia Albano, rispondendo a un’interrogazione
alla commissione Finanze della Camera,
fa sapere che le
eccezioni al divieto di sconto in fattura e cessione del credito per i lavori
da Superbonus saranno valide anche nel 2024.
Ecco il testo integrale della risposta all'interrogazione parlamentare:
"5-01516 Fenu: Misure relative al superbonus e alla cessione del credito.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno
riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle
finanze nel corso della conferenza stampa del 16 ottobre 2023, tenutasi
all'esito dell'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e
l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).
Gli Onorevoli evidenziano che le dichiarazioni del Ministro in
relazione all'eventuale proroga degli strumenti della cessione del
credito e dello sconto in fattura per gli interventi edilizi concernenti
il Superbonus hanno generato accese polemiche tra gli
operatori del settore, oltre ad aggravare l'incertezza sul quadro
normativo degli incentivi.
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se è
confermata «l'applicazione, quantomeno per l'anno 2024, dello sconto in
fattura e della cessione dei crediti agli interventi superbonus con
aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già
ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione
finanziaria, si sintetizza il quadro normativo attualmente vigente.
Per gli interventi rientranti nel Superbonus, nell'anno 2024, la detrazione spetta nella misura:
del 70 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell'articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell'articolo 119);
del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell'articolo 119);
del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell'articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell'articolo 119).
Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha
introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati
al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato
divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito d'imposta.
Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno
fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte
dovute, in sede di dichiarazione dei Pag. 150redditi, mediante una
ripartizione su più anni d'imposta.
Tuttavia, il cennato articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha
previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo
sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione
alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione
agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai
soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma
9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà
indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale),
per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo,
del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a
immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire
dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione
Marche.
Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al Superbonus,
ricorrendo le condizioni appena illustrate, l'opzione per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024."