Niente più Superbonus "villette o funzionalmente indipendenti" per comodatari, inquilini o familiari conviventi
Per i lavori avviati dal 1 gennaio 2023, per le unifamiliari, il decreto ha previsto l’accesso al Superbonus con l’aliquota ridotta
al 90% a condizione si tratti di prima casa e a fronte di un reddito familiare di riferimento fino a 15.000 euro (quoziente familiare, NON Isee). Inoltre la detrazione è riservata solo a proprietari e titolari di altri diritti reali sull'immobile. I "diritti reali" sono
la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù.
Niente riferimento alla data di possesso, quindi si ritiene sia sufficiente il requisito dall'inizio dei lavori.
Tutti gli altri soggetti che fino ad oggi erano ammessi ad usufruire della detrazione a fronte del pagamento delle spese, titolari di contratti di locazione o di comodato ma anche familiari conviventi del proprietario, sono esclusi dalla possibile fruizione del Superbonus.
Niente riferimento alla data di possesso, quindi si ritiene sia sufficiente il requisito dall'inizio dei lavori.
Tutti gli altri soggetti che fino ad oggi erano ammessi ad usufruire della detrazione a fronte del pagamento delle spese, titolari di contratti di locazione o di comodato ma anche familiari conviventi del proprietario, sono esclusi dalla possibile fruizione del Superbonus.