Per le opzioni di sconto o cessione crediti già comunicate prima del 12 novembre 2021, il visto di conformità “ora per allora” non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate

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Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è finalizzato a limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.

Lo precisa l’Agenzia in una faq pubblicata il 6 giugno 2023, sul proprio sito.


Ma prima di continuare con ulteriori dettagli della faq, ricordiamo la differenza tra il visto di conformità "ordinario" e quello "ora per allora":

- V.C. "ordinario": il decreto legge n. 157/2021 del 11 novembre 2021, c.d. “Antifrode”, ha stabilito che i beneficiari dei bonus edilizi, che intendessero avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, avrebbero dovuto acquisire l’asseverazione di un tecnico sulla congruità delle spese e il visto di conformità rilasciato da commercialisti, ragionieri, CAF ed altri soggetti, ad eccezione dei casi in cui si rientrasse in lavori di edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro. Questo è il visto di conformità “ordinario” entrato in vigore il 12 novembre 2021.
 
- V.C. "ora per allora": i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, cioè per cui era già stata fatta la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione di sconto in fattura o cessione del credito, sono invece rimasti in una specie di limbo. In questo caso, il secondo cessionario poteva essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione o con l'impresa che aveva messo in atto un eventuale comportamento fraudolento. La paura dei potenziali acquirenti di questi crediti fiscali su una eventuale provenienza illecita degli stessi, ha iniziato a bloccare il mercato e a generare tutte le tensioni sociali politiche ed economiche a cui abbiamo tristemente assistito nell'ultimo triennio. Per far ripartire il mercato dei crediti e ridare fiducia ai potenziali acquirenti, a settembre 2022, il Decreto “Aiuti-bis” (Legge 142/2022) ha introdotto dei limiti alla responsabilità solidale:
- per le opzioni di sconto e cessione effettuate dal 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai soli casi di dolo e colpa grave;
- per le opzioni di sconto e cessione precedenti al 12 novembre 2021, la responsabilità solidale è stata limitata ai casi di dolo e colpa grave solo se il cedente abbia acquisito l’asseverazione di un tecnico attestante l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato e un visto di conformità, e li abbia consegnati al cessionario.
Questo è il visto di conformità “ora per allora”, che può essere utilizzato se il cedente è un soggetto diverso da banche e assicurazioni e coincide con il fornitore.
 
Ricordiamo inoltre che il Decreto “Blocca Cessioni” (Legge 38/2023) ha fornito un nuovo elenco di documenti che consente di non ricadere nella responsabilità solidale del cessionario. Elenco di tali documenti ed altri dettagli sul Decreto "Blocca Cessioni" che potete trovare in un nostro precedente articolo cliccando qui.


Ritorniamo dunque alla nuova faq dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2023. Essa afferma che la forma di rilascio del visto di conformità "ora per allora" è libera. È necessario, precisano le Entrate, che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto Mef n. 164/1999.

In ogni caso, nel documento attestante il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:

  • il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta
  • il codice fiscale del condominio (se applicabile)
  • il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente)
  • il codice fiscale del primo cessionario/fornitore
  • la tipologia di intervento agevolato
  • l’anno di sostenimento della spesa
  • l’ammontare della spesa sostenuta
  • l’ammontare del credito ceduto.

L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata dal professionista incaricato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.