Più tempo per le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura, anche per gli amministratori di condominio entro il 4 aprile 2024

Per le persone fisiche :
Più tempo per trasmettere all’Agenzia le opzioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riguardanti le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022

Per i condomìni :
Più tempo per trasmettere le opzioni e, oltre alla proroga, disposto l’esonero dall’invio se tutti i condòmini abbiano optato, per tutte le opere realizzate nelle parti comuni, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sul corrispettivo dovuto


sogei tempo agenda

Per le persone fisiche:
L’invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi (articolo 121, Dl n. 34/2020) può essere effettuato entro giovedì 4 aprile 2024, anziché nel termine del 16 marzo previsto dal provvedimento del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022.
Lo stabilisce il direttore dell’Agenzia con l’inedito provvedimento del 21 febbraio 2024, che consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Con l’occasione, l’Agenzia ripercorre la norma originaria e la sua attuazione, cioè l’articolo 121 deldecreto “Rilancio”. Tale disposizione ha previsto che per gli interventi edilizi, i quali danno diritto alla fruizione del Superbonus (articolo 119, stesso decreto), nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il beneficiario possa optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura, da parte dei fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Gli stessi articoli 119 e 121 del “Rilancio” hanno poi rimandato la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in essi contenute, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’intervento normativo-attuativo, arrivato il 3 febbraio 2022 e ritoccato il 10 giugno dello stesso anno sulla base delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter” e dal decreto “Aiuti”, in particolare, ha previsto, al punto 1.4, che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”. Tale termine, oggi, è prorogato al 4 aprile 2024.


Per i condomìni:
Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024.

Inoltre, per agevolare l’adempimento, gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta. Nel caso in cui anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.

Sono le due importanti novità disposte dal provvedimento del 21 febbraio 2024, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati alla luce dell’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi”. Più nel dettaglio, il documento modifica le specifiche tecniche allegate, da ultimo, al provvedimento del 20 dicembre 2022, e già più volte ritoccate rispetto alla versione originaria approvata con il provvedimento del 27 gennaio 2017.

L’Agenzia specifica che restano immutate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.

Gli aggiornamenti dei tracciati informatici, consultabili in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 14 febbraio, oltre a recepire le modifiche normative, consentono di offrire ai contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata sempre più completa.

In particolare, è stato necessario allineare le specifiche tecniche alle novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi edilizi e di risparmio energetico previsti dagli articoli 119 e 119-ter del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), e dal decreto “Aiuti-quater (Dl n. 176/2022), come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Più nel dettaglio, arriva un nuovo codice per il “Superbonus” relativo alle spese sostenute. L’inserimento è stato necessario considerando che dal 2023 il contribuente può usufruire di una detrazione del 90% e che, in via residuale, al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110 per cento.

Esce di scena, inoltre, ogni riferimento al “bonus facciate”, la detrazione non è stata infatti prorogata.

Viceversa, il tracciato è stato implementato per recepire la proroga fino al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter Dl n. 34/2020).

Il provvedimento precisa, infine, che la proroga al 4 aprile 2024 del termine per la trasmissione dei dati, stabilita d’intesa con il ministero la Ragioneria generale dello Stato, riguarda soltanto le spese del 2023, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa 2024.