Reddito Energetico Nazionale 2024-2025 : cos’è, come funziona, a chi è rivolto. Ecco il decreto che spiega tutto

Il Fondo nazionale per il reddito energetico, regolamentato dal decreto dell’8 agosto 2023 del MASE (Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2023), è un provvedimento da 200 milioni di euro da suddividere nelle annualità 2024 e 2025, in favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

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Ecco il decreto MASE 8 agosto 2023 che spiega tutto:


Indice:

Art.1..... Finalita' e ambito di applicazione
Art.2..... Definizioni
Art.3..... Soggetto gestore delle attivita' per l'operativita' del Fondo
Art.4..... Ripartizione delle risorse del Fondo
Art.5..... Modalita' di funzionamento del Fondo
Art.6..... Soggetti beneficiari
Art.7..... Interventi ammissibili
Art.8..... Soggetti realizzatori
Art.9..... Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilita'
Art.10.... Modalita' di presentazione
Art.11.... Disposizioni finali

                              Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto e' istituito il Fondo nazionale  reddito
energetico e sono disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  del
Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari
e le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in
assetto di autoconsumo a  servizio  di  unita'  immobiliari  di  tipo
residenziale nella disponibilita' di nuclei familiari  in  condizione
di disagio economico. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo  nazionale  reddito  energetico
sono pari a complessivi 200.000.000,00 (duecento milioni) di euro, da
suddividere per le annualita' 2024 e  2025  secondo  quanto  disposto
dall'art. 4, comma 1. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre  le
seguenti: 
    a) «contratto di reddito energetico»: contratto stipulato con  il
GSE ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
provvedimento, redatto in conformita' agli  schemi-tipo  allegati  al
regolamento del Fondo; 
    b) «DGIE»: Direzione generale  incentivi  energia  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    c) «Fondo»: il Fondo nazionale reddito energetico  approvato  con
la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020; 
    d) «Gestore dei servizi energetici S.p.a.  o  GSE»:  il  soggetto
incaricato dal Ministero per la gestione delle  attivita'  necessarie
all'operativita' del Fondo; 
    e) «impianto fotovoltaico»: impianto definito ai sensi  dell'art.
2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 agosto 2010; 
    f)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica; 
    g) «nucleo familiare»: nucleo familiare ai sensi dell'art. 3  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159; 
    h) «punto di connessione o punto di consegna»: punto  della  rete
elettrica,  come  definito  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08; 
    i) «regolamento del Fondo»: il regolamento per  la  gestione  del
Fondo di cui all'art. 5, comma 6; 
    j) «potenza nominale»: e'  la  potenza  nominale  definita  nelle
norme  CEI  0-21  o  CEI  0-16  per  gli   impianti   di   produzione
fotovoltaici. 
                               Art. 3 
 
                  Soggetto gestore delle attivita' 
                    per l'operativita' del Fondo 
 
  1. Al GSE  e'  affidata  la  gestione  delle  attivita'  necessarie
all'operativita' del Fondo. A tal fine, il GSE garantisce le seguenti
prestazioni e svolge le seguenti attivita': 
    a) attiva i conti correnti bancari di cui all'art. 4, comma  4  e
li gestisce secondo le modalita' di cui al medesimo comma; 
    b)   realizza   una   piattaforma   informatica   digitale    per
l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di  cui  al
presente decreto,  per  la  rendicontazione  e  il  monitoraggio  dei
risultati conseguiti e per la gestione delle  transazioni  economiche
del Fondo. La piattaforma prevede altresi' l'interoperabilita' con il
sistema Gaudi' di Terna, la presenza di simulatori per la stima della
producibilita' degli  impianti  e  per  il  calcolo  della  quota  di
autoconsumo rispetto alla producibilita' dell'impianto  fotovoltaico,
nonche' appositi contatori  mediante  i  quali  dare  evidenza  delle
risorse disponibili; 
    c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso
alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; 
    d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso
alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione; 
    e) svolge l'attivita' istruttoria delle istanze di  accesso  alle
agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo; 
    f)  effettua  i  controlli  sulla  regolarita'  degli  interventi
realizzati. 
  2. Per la copertura dei costi connessi alle  attivita'  di  cui  al
comma 1, e' riconosciuto al GSE un ammontare massimo pari  al  2  per
cento delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi  di
cui all'art. 7. 
  3. Alla copertura dei costi di cui al comma 2, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 2. 
  4. Non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli  oneri  di
cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116  e
all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  24
dicembre 2014. 
  5. La gestione dei rapporti tra il  Ministero  ed  il  GSE  per  le
attivita' di cui al comma  1  e'  regolata  da  un  apposito  accordo
sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36. 
                               Art. 4 
 
                Ripartizione delle risorse del Fondo 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1,  comma  2,  sono  ripartite,  per
ciascuna delle annualita' 2024 e 2025, come di seguito indicato: 
    a) 80.000.000 (ottanta milioni) di  euro  alle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    b) 20.000.000 (venti milioni) di euro  alle  restanti  regioni  o
province autonome. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono considerate al lordo dei costi
spettanti al GSE, di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario
da parte di amministrazioni  centrali,  regioni,  province  autonome,
altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit,  ovvero
mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali
e di investimento  europei.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo
stipulano appositi accordi con il Ministero per l'assegnazione  delle
ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche. 
  4. Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti  correnti
bancari intestati al GSE, appositamente costituiti  per  la  gestione
dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per  effetto
della giacenza delle risorse del Fondo  sui  conti  correnti  bancari
intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati  per  le  finalita'
del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce  al  Ministero
separata evidenza delle  risorse  messe  a  disposizione  da  ciascun
soggetto e dei relativi utilizzi. 
                               Art. 5 
 
                Modalita' di funzionamento del Fondo 
 
  1. Il Fondo e'  finalizzato  a  sostenere  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 7, in favore dei soggetti  beneficiari  di
cui all'art. 6. 
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed  e'  alimentato  con  le  risorse
derivanti dal controvalore economico  connesso  al  ritiro,  per  una
durata di venti anni, da parte del GSE,  dell'energia  elettrica  non
autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto  per
il regime di «ritiro  dedicato»  disciplinato  dall'allegato  A  alla
deliberazione ARERA 280/2007. 
  3. Gli interventi  di  cui  all'art.  7  devono  essere  realizzati
avvalendosi dei soggetti realizzatori in possesso  dei  requisiti  di
capacita' tecnica di cui all'art. 8. 
  4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta  sotto
forma di contributo in conto capitale secondo quanto  previsto  dagli
articoli 9 e 10. L'energia elettrica oggetto  di  autoconsumo  fisico
realizzato sul medesimo punto  di  connessione  alla  rete  elettrica
rimane nella disponibilita' del soggetto beneficiario. 
  5. Le risorse di cui al comma 2 sono cedute, secondo  le  modalita'
indicate nel  regolamento  del  Fondo  e  nel  contratto  di  reddito
energetico, dal soggetto beneficiario  al  GSE,  che  le  destina  al
Fondo. 
  6. Con decreto del direttore della DGIE e' approvato il regolamento
del Fondo che: 
    a) disciplina le attivita' economico-finanziarie, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: 
      1) le modalita' di gestione del Fondo  e  dei  relativi  flussi
finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo  tramite  i  proventi
derivanti dal ritiro dedicato; 
      2) le modalita' di gestione degli eventuali proventi finanziari
maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti
correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'art.  4,  comma
4; 
      3) le modalita' di gestione  delle  eventuali  risorse  di  cui
all'art. 4, comma 3; 
      4) le modalita' di erogazione del contributo in conto  capitale
di cui all'art. 9; 
      5) le modalita'  e  le  tempistiche  di  rendicontazione  delle
risultanze  economico-finanziarie  dell'attivita'  di  gestione   del
Fondo; 
      6) le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal  GSE
per la gestione del Fondo; 
    b) definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
      1) gli schemi-tipo di bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c); 
      2)  gli  schemi-tipo  di  modelli  di  contratto   di   reddito
energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti  beneficiari
e i soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 
      3) le modalita' di presentazione delle istanze di accesso  alle
agevolazioni, mediante la piattaforma  informatica  digitale  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b); 
      4)    i     criteri     di     svolgimento     dell'istruttoria
tecnico-amministrativa delle istanze di  accesso  alle  agevolazioni,
tenendo  conto,  tra  l'altro,  della  verifica  del  dimensionamento
dell'impianto   fotovoltaico   rispetto   al   fabbisogno   elettrico
dell'unita' immobiliare del soggetto beneficiario; 
      5) le modalita' di gestione del contratto di reddito energetico
nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonche'
per la gestione dei cambi di titolarita'; 
      6) le modalita' di verifica e controllo a campione, documentale
o in situ, sulla regolarita' degli interventi realizzati,  anche  con
riferimento alle disposizioni di legge  in  materia  di  accertamento
della regolarita' contributiva; 
      7)  le  condizioni  di   revoca   parziale   o   totale   delle
agevolazioni, anche in esito alle attivita' di verifica e controllo a
campione; 
      8)  la  reportistica  periodica  per  il   Ministero   per   il
monitoraggio delle attivita' a valere sulle risorse del Fondo; 
      9) le modalita' ed i  tempi  di  costituzione  e  gestione  del
registro dei soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 
      10) i servizi di cui all'art. 7, comma 1; 
      11) le modalita' di creazione di eventuali gruppi di acquisto. 
  7.  Il  decreto  di  cui  al  comma  6  e'  pubblicato   sul   sito
istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 6 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto esclusivamente  le  persone  fisiche  appartenenti  a  nuclei
familiari in condizione di disagio economico, per gli  interventi  di
cui all'art. 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui  all'art.
8, secondo le modalita' e le condizioni definite nel regolamento  del
Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico  i  nuclei
familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore  a
30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari  con  almeno
quattro  figli  a  carico,  come   risultante   dalla   Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE,
formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa  all'anno
antecedente a quello di presentazione dell'istanza  di  accesso  alle
agevolazioni. 
  2. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una  sola  istanza
di agevolazione e puo' beneficiare dell'agevolazione una sola  volta,
restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in  capo  al
medesimo soggetto  beneficiario,  che  in  capo  allo  stesso  nucleo
familiare ai fini ISEE. 
                               Art. 7 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al  presente  decreto  gli
interventi di installazione di impianti  fotovoltaici  realizzati  in
assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali e'
attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso  alle
agevolazioni, il contratto di fornitura di  energia  elettrica  nella
titolarita' del soggetto beneficiario  o  di  altro  appartenente  al
nucleo familiare ai fini ISEE di cui all'art. 6.  Gli  interventi  di
cui al primo periodo devono  garantire  che  una  quota  dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico,  definita  nell'ambito
del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresi' i
seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni:  polizza
multi-rischi, servizio di manutenzione  e  servizio  di  monitoraggio
delle performance dell'impianto. 
  2. Le utenze di consumo di cui al comma 1 sono asservite  a  unita'
immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare  al  momento
della presentazione dell'istanza di accesso alle  agevolazioni.  Sono
ammesse  le  unita'  immobiliari  accatastate  nel  gruppo  A   delle
categorie catastali, con  esclusione,  in  ogni  caso,  delle  unita'
immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati  su  coperture  e/o  superfici  di  edifici,
unita' immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su  aree  e  spazi
pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e' titolare di un
valido diritto reale. 
    b)  rispettare  i  requisiti  tecnici  definiti  nell'ambito  del
regolamento del Fondo; 
    c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non
inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque  di  potenza  non
superiore  alla  potenza  disponibile  in  prelievo  sul   punto   di
connessione al momento della presentazione  dell'istanza  di  accesso
alle agevolazioni. 
  4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono  accessibili
ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della
quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
                               Art. 8 
 
                        Soggetti realizzatori 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono realizzati  esclusivamente
da imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, 22 gennaio  2008,  n.  37,  che  siano  in
regola relativamente  ai  requisiti  di  formazione  e  aggiornamento
obbligatori  richiesti  per   le   attivita'   di   installazione   e
manutenzione di  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile,  come
disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2. 
  2. Nell'ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i  tempi
e le modalita' di costituzione di un apposito registro  dei  soggetti
di cui al comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  presentazione  delle
richieste di iscrizione, gli obblighi e  i  requisiti  richiesti,  le
modalita' di verifiche effettuate dal GSE  ai  fini  dell'inserimento
nel registro e le modalita' di aggiornamento dello stesso. 
                               Art. 9 
 
                      Agevolazioni concedibili, 
                  costi ammissibili e cumulabilita' 
 
  1. Agli interventi per i  quali  si  e'  conclusa  la  stipula  del
contratto di reddito energetico e' concesso un  contributo  in  conto
capitale in misura pari ai costi ammissibili di cui al comma 2 e,  in
ogni caso, entro il limite massimo di cui al comma 3. 
  2. I costi  ammissibili  corrispondono  alle  spese  effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura  dei
servizi indicati all'art. 7. 
  3. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente  al  soggetto
realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla
seguente tabella: 
Tabella - costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici 
 
 
=====================================================================
| Potenza nominale elettrica - Pn | Quota fissa  | Quota variabile  |
|              (kWe)              |     (€)      |     (€/kWe)      |
+=================================+==============+==================+
|           2 ≤ Pn ≤ 6            |    2.000     |      1.500       |
+---------------------------------+--------------+------------------+
 
  4. Non rientrano tra i  costi  ammissibili  i  costi  di  esercizio
connessi al servizio  di  misura  dell'energia  prodotta  svolto  dal
gestore di rete competente, gli  oneri  e  gli  obblighi  risarcitori
correlati  ai  casi  di   decadenza   dal   beneficio,   nonche'   la
disinstallazione di tutti i componenti di  impianto  e  le  attivita'
propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando
quanto previsto dall'art. 24-bis del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, in materia di  finanziamento  della  gestione  dei  RAEE
derivanti  da   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   da
fotovoltaico in capo ai produttori. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono  cumulabili,
con riferimento ai medesimi costi ammissibili,  con  altri  incentivi
pubblici, comunque denominati. 
                               Art. 10 
 
                     Modalita' di presentazione 
 
  1. L'istanza di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto e' trasmessa al  GSE  da  parte  del  soggetto  beneficiario,
eventualmente con il  supporto  del  soggetto  realizzatore,  per  il
tramite della piattaforma informatica di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b). 
  2.  L'esame  da  parte  del  GSE  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni avviene in ordine  cronologico,  secondo  il  meccanismo
della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica
di cui all'art. 4, comma 1. 
  3. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, il regolamento del
Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle  modalita'
di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni,  nonche'
le modalita' di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di  revoca
delle agevolazioni, le attivita' di monitoraggio e  le  attivita'  di
verifica e controllo. 
                               Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con riferimento ai dati e alle informazioni relative ai punti di
prelievo dei  soggetti  beneficiari  necessari  alla  gestione  della
misura, l'ARERA entro trenta giorni dalla data  di  approvazione  del
regolamento del Fondo, definisce le disposizioni necessarie affinche'
Acquirente unico, in qualita' di  Gestore  del  servizio  informativo
integrato, renda disponibile al GSE i dati  costituenti  il  Registro
centrale ufficiale (RCU). Con riferimento ai dati e alle informazioni
relative all'ISEE,  il  GSE  richiede  all'INPS  l'attivazione  dello
scambio dati telematico secondo la circolare n. 73 del 10 aprile 2015
«Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di
prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative». 
  2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trattati per  le
funzionalita' istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali. 
  3. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione sul sito istituzionale del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, e della  sua  adozione  e'  data  notizia
mediante pubblicazione  di  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2023