Reddito Energetico Nazionale 2024-2025 : cos’è, come funziona, a chi è rivolto. Ecco il decreto che spiega tutto
Il Fondo nazionale per il reddito energetico, regolamentato dal decreto dell’8 agosto 2023 del MASE
(Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2023), è un
provvedimento da 200 milioni di euro da suddividere nelle annualità 2024
e 2025, in favore di
nuclei familiari in condizione di disagio economico.
Ecco il decreto MASE 8 agosto 2023 che spiega tutto:
Indice:
Art.1..... Finalita' e ambito di applicazione
Art.2..... Definizioni
Art.3..... Soggetto gestore delle attivita' per l'operativita' del Fondo
Art.4..... Ripartizione delle risorse del Fondo
Art.5..... Modalita' di funzionamento del Fondo
Art.6..... Soggetti beneficiari
Art.7..... Interventi ammissibili
Art.8..... Soggetti realizzatori
Art.9..... Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilita'
Art.10.... Modalita' di presentazione
Art.11.... Disposizioni finali
Ecco il decreto MASE 8 agosto 2023 che spiega tutto:
Indice:
Art.1..... Finalita' e ambito di applicazione
Art.2..... Definizioni
Art.3..... Soggetto gestore delle attivita' per l'operativita' del Fondo
Art.4..... Ripartizione delle risorse del Fondo
Art.5..... Modalita' di funzionamento del Fondo
Art.6..... Soggetti beneficiari
Art.7..... Interventi ammissibili
Art.8..... Soggetti realizzatori
Art.9..... Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilita'
Art.10.... Modalita' di presentazione
Art.11.... Disposizioni finali
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Con il presente decreto e' istituito il Fondo nazionale reddito energetico e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unita' immobiliari di tipo residenziale nella disponibilita' di nuclei familiari in condizione di disagio economico. 2. Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi 200.000.000,00 (duecento milioni) di euro, da suddividere per le annualita' 2024 e 2025 secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre le seguenti: a) «contratto di reddito energetico»: contratto stipulato con il GSE ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, redatto in conformita' agli schemi-tipo allegati al regolamento del Fondo; b) «DGIE»: Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; c) «Fondo»: il Fondo nazionale reddito energetico approvato con la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020; d) «Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE»: il soggetto incaricato dal Ministero per la gestione delle attivita' necessarie all'operativita' del Fondo; e) «impianto fotovoltaico»: impianto definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 agosto 2010; f) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) «nucleo familiare»: nucleo familiare ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159; h) «punto di connessione o punto di consegna»: punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08; i) «regolamento del Fondo»: il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'art. 5, comma 6; j) «potenza nominale»: e' la potenza nominale definita nelle norme CEI 0-21 o CEI 0-16 per gli impianti di produzione fotovoltaici.
Art. 3 Soggetto gestore delle attivita' per l'operativita' del Fondo 1. Al GSE e' affidata la gestione delle attivita' necessarie all'operativita' del Fondo. A tal fine, il GSE garantisce le seguenti prestazioni e svolge le seguenti attivita': a) attiva i conti correnti bancari di cui all'art. 4, comma 4 e li gestisce secondo le modalita' di cui al medesimo comma; b) realizza una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo. La piattaforma prevede altresi' l'interoperabilita' con il sistema Gaudi' di Terna, la presenza di simulatori per la stima della producibilita' degli impianti e per il calcolo della quota di autoconsumo rispetto alla producibilita' dell'impianto fotovoltaico, nonche' appositi contatori mediante i quali dare evidenza delle risorse disponibili; c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione; e) svolge l'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo; f) effettua i controlli sulla regolarita' degli interventi realizzati. 2. Per la copertura dei costi connessi alle attivita' di cui al comma 1, e' riconosciuto al GSE un ammontare massimo pari al 2 per cento delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7. 3. Alla copertura dei costi di cui al comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 2. 4. Non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli oneri di cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014. 5. La gestione dei rapporti tra il Ministero ed il GSE per le attivita' di cui al comma 1 e' regolata da un apposito accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Art. 4 Ripartizione delle risorse del Fondo 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, sono ripartite, per ciascuna delle annualita' 2024 e 2025, come di seguito indicato: a) 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o province autonome. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono considerate al lordo dei costi spettanti al GSE, di cui all'art. 3, comma 2. 3. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. I soggetti di cui al primo periodo stipulano appositi accordi con il Ministero per l'assegnazione delle ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche. 4. Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti correnti bancari intestati al GSE, appositamente costituiti per la gestione dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati per le finalita' del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce al Ministero separata evidenza delle risorse messe a disposizione da ciascun soggetto e dei relativi utilizzi.
Art. 5 Modalita' di funzionamento del Fondo 1. Il Fondo e' finalizzato a sostenere la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di «ritiro dedicato» disciplinato dall'allegato A alla deliberazione ARERA 280/2007. 3. Gli interventi di cui all'art. 7 devono essere realizzati avvalendosi dei soggetti realizzatori in possesso dei requisiti di capacita' tecnica di cui all'art. 8. 4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta sotto forma di contributo in conto capitale secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. L'energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica rimane nella disponibilita' del soggetto beneficiario. 5. Le risorse di cui al comma 2 sono cedute, secondo le modalita' indicate nel regolamento del Fondo e nel contratto di reddito energetico, dal soggetto beneficiario al GSE, che le destina al Fondo. 6. Con decreto del direttore della DGIE e' approvato il regolamento del Fondo che: a) disciplina le attivita' economico-finanziarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) le modalita' di gestione del Fondo e dei relativi flussi finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo tramite i proventi derivanti dal ritiro dedicato; 2) le modalita' di gestione degli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'art. 4, comma 4; 3) le modalita' di gestione delle eventuali risorse di cui all'art. 4, comma 3; 4) le modalita' di erogazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 9; 5) le modalita' e le tempistiche di rendicontazione delle risultanze economico-finanziarie dell'attivita' di gestione del Fondo; 6) le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del Fondo; b) definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) gli schemi-tipo di bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); 2) gli schemi-tipo di modelli di contratto di reddito energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti beneficiari e i soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 3) le modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, mediante la piattaforma informatica digitale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); 4) i criteri di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di accesso alle agevolazioni, tenendo conto, tra l'altro, della verifica del dimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell'unita' immobiliare del soggetto beneficiario; 5) le modalita' di gestione del contratto di reddito energetico nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonche' per la gestione dei cambi di titolarita'; 6) le modalita' di verifica e controllo a campione, documentale o in situ, sulla regolarita' degli interventi realizzati, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarita' contributiva; 7) le condizioni di revoca parziale o totale delle agevolazioni, anche in esito alle attivita' di verifica e controllo a campione; 8) la reportistica periodica per il Ministero per il monitoraggio delle attivita' a valere sulle risorse del Fondo; 9) le modalita' ed i tempi di costituzione e gestione del registro dei soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 10) i servizi di cui all'art. 7, comma 1; 11) le modalita' di creazione di eventuali gruppi di acquisto. 7. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, per gli interventi di cui all'art. 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui all'art. 8, secondo le modalita' e le condizioni definite nel regolamento del Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. 2. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di agevolazione e puo' beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.
Art. 7 Interventi ammissibili 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali e' attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarita' del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE di cui all'art. 6. Gli interventi di cui al primo periodo devono garantire che una quota dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, definita nell'ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresi' i seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto. 2. Le utenze di consumo di cui al comma 1 sono asservite a unita' immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Sono ammesse le unita' immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unita' immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unita' immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e' titolare di un valido diritto reale. b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell'ambito del regolamento del Fondo; c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono accessibili ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Art. 8 Soggetti realizzatori 1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attivita' di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2. 2. Nell'ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i tempi e le modalita' di costituzione di un apposito registro dei soggetti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di presentazione delle richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le modalita' di verifiche effettuate dal GSE ai fini dell'inserimento nel registro e le modalita' di aggiornamento dello stesso.
Art. 9 Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilita' 1. Agli interventi per i quali si e' conclusa la stipula del contratto di reddito energetico e' concesso un contributo in conto capitale in misura pari ai costi ammissibili di cui al comma 2 e, in ogni caso, entro il limite massimo di cui al comma 3. 2. I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi indicati all'art. 7. 3. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla seguente tabella: Tabella - costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici ===================================================================== | Potenza nominale elettrica - Pn | Quota fissa | Quota variabile | | (kWe) | (€) | (€/kWe) | +=================================+==============+==================+ | 2 ≤ Pn ≤ 6 | 2.000 | 1.500 | +---------------------------------+--------------+------------------+ 4. Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonche' la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attivita' propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai produttori. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici, comunque denominati.
Art. 10 Modalita' di presentazione 1. L'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e' trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il tramite della piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 2. L'esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, il regolamento del Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, nonche' le modalita' di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di revoca delle agevolazioni, le attivita' di monitoraggio e le attivita' di verifica e controllo.
Art. 11 Disposizioni finali 1. Con riferimento ai dati e alle informazioni relative ai punti di prelievo dei soggetti beneficiari necessari alla gestione della misura, l'ARERA entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento del Fondo, definisce le disposizioni necessarie affinche' Acquirente unico, in qualita' di Gestore del servizio informativo integrato, renda disponibile al GSE i dati costituenti il Registro centrale ufficiale (RCU). Con riferimento ai dati e alle informazioni relative all'ISEE, il GSE richiede all'INPS l'attivazione dello scambio dati telematico secondo la circolare n. 73 del 10 aprile 2015 «Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative». 2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trattati per le funzionalita' istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e della sua adozione e' data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2023