Spalmacrediti: da oggi 2 maggio 2023 è possibile presentare richiesta rateizzazione in 10 anni. Cessione anche solo per una parte della quota e con più comunicazioni
In base alle modalità stabilite con il provvedimento del 18 aprile 2023, firmato dal direttore Ruffini, fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, in luogo del precedente periodo di detrazione naturale, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), attraverso la nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
La chance è attuabile soltanto se si effettua tale comunicazione online all’Agenzia delle entrate, con cui il fornitore o il cessionario titolare del bonus renderà noti la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.
Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Nel
dettaglio, la disposizione, in deroga all'articolo 121 del Dl “Rilancio”, ha
stabilito che i tax credit riguardanti le comunicazioni di cessione o di
sconto in fattura inviate all'Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora
utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché
secondo il calendario originario fissato per le stesse quote, previo invio di
una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria da parte del
fornitore o del cessionario.
Nuove rate, soltanto in compensazione, tramite F24
La quota
residua di ciascuna rata annuale dei suddetti bonus, anche se acquisita
per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in dieci
rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di
riferimento della rata originaria. La scelta non è revocabile.
L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus, e dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 relative al Sismabonus e agli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Con
successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo.
Anche più comunicazioni per la stessa rata
L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile.
Con
successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i
residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti
relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere
architettoniche.
Esempio
un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro - e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno - potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
Si ricorda che la scelta sarà efficace immediatamente e, precisa il provvedimento, non è rettificabile né annullabile.