Super-Sismabonus e contributo per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma in seguito a varianti per interventi antisismici

Dalla Risposta n. 222/2023 della "Divisione Contribuenti", Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, dell'Agenzia delle Entrate

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Al fine di coordinare l'applicazione del contributo previsto per la ricostruzione e quello di altre detrazioni, con l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n.111, è stato stabilito che il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e che le relative disposizioni si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

Nella guida denominata ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus'' (aprile 2021), richiamata dall'Istante, viene specificato che:

  - anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d'opera;

  - è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.

Ciò premesso, se durante gli interventi è stata rilevata la necessità di effettuare ulteriori lavori che saranno oggetto di una''variante'' del progetto originario, si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, si possa accedere al Superbonus con riferimento alle spese sostenute per tali lavori, eccedenti il contributo stesso, a condizione che il professionista, tenuto ad asseverare, ai sensi dell'art. 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attesti che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale e che l'asseverazione sia depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d'opera.

Il parere della "Divisione Contribuenti" (della Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali) non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.