Trovato l’ufficio che controlla le indebite cessioni di agevolazioni: è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente

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In caso di violazioni relative alla cessione di bonus fiscali o alla fruizione di contributi a fondo perduto, è la direzione provinciale dell’Agenzia, nell’ambito della quale è ubicato il domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente per i controlli. In mancanza di domicilio fiscale, nell’ipotesi di bonus edilizi, invece, la competenza è individuata in base al domicilio del fornitore. Il tutto in un provvedimento firmato oggi, 27 giugno 2023, dal direttore dell’Agenzia, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dal comma 35 dell’articolo 1, del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Il richiamato comma 35, il quale ripropone i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021, infatti, stabilisce che le prerogative contenute nei precedenti commi (da 31 a 34), cioè i poteri di emettere atti di recupero, da notificare “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, al momento della commissione della violazione. E che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza va attribuita a un'articolazione dell’Agenzia individuata con provvedimento del direttore.

Pertanto, con il provvedimento odierno, alla struttura dell’Agenzia competente a svolgere le citate attività accertative sono stati dati un nome e un indirizzo preciso.

Come anticipato, inoltre, in considerazione del fatto che in relazione ai  bonus edilizi, nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, potrebbe non essere possibile individuare il luogo di commissione della violazione, la quale si realizza al momento della indebita compensazione effettuata necessariamente in via telematica, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, viene individuato, al momento di utilizzo del credito, nel domicilio fiscale del cessionario o fornitore.

Infine, il provvedimento fornisce un’indicazione: per individuare la competenza territoriale delle direzioni provinciali, riguardo al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.