- Copia Atto di Proprietà (atto di acquisto, atto di donazione, successione, altro tipo di documento che attesti la provenienza lecita dell'immobile);
- Titoli abilitativi di sussistenza edilizia pregressa (concessione edilizia, progetto depositato, precedente CILA, SCIA, Permesso di costruire, concessione in sanatoria, condono, altro titolo che legittimi lo stato di fatto dell'immobile);
- Ultima Planimetria catastale depositata in catasto e Planimetria di progetto;
- Documentazione catastale aggiornata (visura catastale, ultime pratiche di variazioni catastali presentate in catasto, DOCFA, ecc.).
EMAIL: ape.energia.sicilia@gmail.com - TEL.: 327.6677763 (ANCHE WHATSAPP)
La CILA è una pratica amministrativa che
rappresenta a partire dal 2010, con la Legge n. 73/2010, uno degli
strumenti urbanistici più usati. La comunicazione di inizio lavori asseverata è uno strumento
che serve alla Pubblica Amministrazione in Italia ed all’ufficio
tecnico del Comune di competenza, per compiere il ruolo di vigilanza
sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con la
CILA si può, ad esempio, presentare un progetto di ristrutturazione
per il proprio appartamento e si possono quindi effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre con la CILA si possono regolarizzare quelle difformità interne che spesso rendono complicata la vendita di un immobile. La CILA è regolamentata dal Testo Unico Nazionale dell’Edilizia, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ed in Sicilia dalla
L.R. 16/2016 e s.m.i..
Con la CILA si
possono eseguire opere non riconducibili ad attività di edilizia libera, soggette a
D.I.A. o Permesso di costruire.
È pertanto richiesta per opere di manutenzione straordinaria (così come definiti dall’art.3 del D.P.R. 380/2001):
La CILA si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova l'immobile a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione.
Deve contenere il progetto di ristrutturazione con lo stato di fatto e
la situazione futura. Il tecnico deve firmare anche una relazione
tecnica con i riferimenti normativi nazionali e locali. Il progettista
si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli
strumenti urbanistici . In questo modo, la Pubblica Amministrazione
scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico
Abilitato.
Una volta che il Tecnico presenta la CILA, essa si ritiene immediatamente operativa (fa fede la data di protocollo dell’Ufficio Tecnico) e si possono iniziare subito le opere edilizie a meno che la realizzazione degli interventi non sia subordinata al rilascio di determinati atti di assenso per i quali occorrerà, eventualmente, attendere la risposta del Comune.
In parte dei Comuni dell'isola, attraverso uno sportello telematico che dà la possibilità di presentare le istanze
necessarie con il progetto, la relazione tecnica e compilare il modello
delle dichiarazioni. Si monitora lo stato della richiesta dando modo
agli uffici di verificare quanto trasmesso dal cittadino e dal
professionista agevolando l’istruttoria.
Alla fine dei lavori, se necessario, va presentata la comunicazione di fine lavori e la variazione catastale.
Quest'ultima pratica va consegnata all’Agenzia delle Entrate (Catasto) della
provincia in cui ricade l’immobile.
Per ogni progetto depositato vanno versati i diritti di segreteria ed eventualmente, nel caso di CILA in sanatoria, la sanzione relativa.
La CILA fa parte dei procedimenti edilizi semplificati introdotti nel 2017 dopo un accordo tra Stato, Regioni e Comuni. La modulistica quindi è standardizzata a livello nazionale.
I documenti essenziali per avviare un progetto di ristrutturazione, a corredo del Modulo CILA a firma del Proprietario o avente Ruolo, sono:
Chi presenta la CILA ha diritto alla detrazione del 50% (c.d. BonusCasa Ristrutturazione, L. 917/86 e s.m.i.), in 10 rate annuali, sulle spese sostenute per:
Per la detrazione è obbligatorio
inviare la Comunicazione all’ENEA.
Potrebbe capitare di aver ultimato i lavori senza aver presentato la CILA e
quindi di non aver seguito i passi necessari. Questo accade per la mancata conoscenza delle procedure (a volte anche del proprietario precedente) o per consigli errati da parte di un tecnico o dell’impresa che ha eseguito i lavori.
In
tali casi, il metodo che si ha a disposizione per sistemare le modifiche
interne è la CILA in sanatoria (anche detta tardiva). Va presentata al Comune in cui ricade
l’immobile e consente di regolarizzare la posizione, e in futuro di vendere o locare l’abitazione o locale commerciale, senza incorrere in problematiche di natura amministrativa.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 31/05/2010 n° 78 art. 19 viene introdotto l’obbligo di conformità dello stato di fatto con i dati catastali e le planimetrie catastali presenti in catasto.
L’articolo 6-bis, comma 5 del D.P.R. 380/2001
consente di regolarizzare la posizione del cittadino con la presentazione della CILA tardiva, ed oltre alle spese di cui abbiamo già parlato, sarà in questo caso necessario versare ulteriori 1000,00 euro come sanzione per la dichiarazione tardiva del lavoro, indipendentemente dal tipo di realizzazione eseguita all’interno dell’abitazione o del locale commerciale.
Per prima cosa, è necessario verificare se il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune in cui si trova l’immobile prevede la possibilità di cambiare la destinazione d’uso e solo successivamente si potrà procedere con la pratica edilizia, la conseguente variazione catastale e la nuova agibilità.
Una volta verificata la fattibilità dell'operazione, si potrà procedere con la pratica edilizia per l’esecuzione del cambio d’uso di immobili, appartamenti, case, magazzini, locali commerciali etc.. Un immobile può essere adibito ad uso residenziale, commerciale, artigianale o industriale.
Il Cambio di destinazione d’uso va effettuato al Comune e non al Catasto.
La relazione tecnica energetica, comunemente conosciuta come relazione legge 10 o relazione ex legge 10, definita anche relazione energetica,
è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il
rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione
alle dispersioni termiche. La relazione tecnica deve essere conforme
agli schemi di riferimento contenuti nel dm relazione tecnica di progetto e deve rispondere al dm requisiti minimi.
A differenza dell’APE,
che attesta lo stato di fatto circa le condizioni energetiche di un
immobile, la relazione legge 10 è un documento di progetto, che fornisce
traccia di tutte le verifiche da soddisfare prima di effettuare
l’intervento stesso.
La relazione tecnica ex legge 10
attesta la rispondenza alle prescrizioni relative al contenimento dei
consumi energetici degli edifici e dei relativi impianti termici. Va
consegnata prima dell’avvio dei lavori, quando si
tratta di edifici di nuova costruzione. Deve essere redatta da un
professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito).
Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal dlgs 192/05 nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio (o più usualmente il tecnico) deve depositare presso le amministrazioni competenti, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.
Pertanto
la relazione legge 10 va consegnata insieme alla CILA/SCIA o
all’istanza di permesso di costruire e comunque prima dei lavori. Questo
adempimento è fondamentale anche per non perdere eventuali benefici
fiscali legati ai bonus edilizi.
La relazione legge 10 è disciplinata dall’art. 8 del dlgs 192/05 ed è obbligatoria per:
1. edifici di nuova costruzione;
2. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
3. ampliamento e sopraelevazione;
4. nuovi impianti installati in edifici esistenti;
5.
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti
(ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello, riqualificazioni
energetiche).